Normativa sulla pesca: attrezzature consentite per la pesca
Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso:
- Legge n° 963 del 14 luglio 1965
- D.P.R. n° 639 del 2-10-1968
Gli strumenti per la pesca vengono classificate in:
- trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.
- strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.
- strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Inoltre interessanti sono i seguenti articoli:
ARTICOLO 115 Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
ARTICOLO 128 bis Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.
A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e và approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina curata da Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:
http://www.apneamagazine.com/limiti-cattura.html
ARTICOLO 138 Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
- coppo o bilancia;
- giacchio o rezzaglio o sparviero;
- lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
- lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 140 Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
- non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
- non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
- non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
- il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 142 Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.
Vedi anche: articolo sulle limitazioni di pesca
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