02_Convenzione di Barcellona: la protezione del Mar Mediterraneo Stampa
Scritto da Michele Abbondanza   
Giovedì 16 Settembre 2010 22:56

Convenzione internazionale di Barcellona

La convenzione internazionale di Barcellona è stata siglata nel 1976 sotto l'egida dell'ONU, poi modificata nel 1995 e relative decisioni, è lo strumento per ridurre l'inquinamento nel Mar Mediterraneo e quindi proteggere e migliorare la zona dell'ambiente marino e la sua costa contribuendo allo sviluppo sostenibile.

 

OBIETTIVO

Ridurre l'inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo.

 

ATTI DEL CONSIGLIO

  • Decisione del Consiglio 77/585/CEE del 25 luglio 1977 alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento e del protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo mediante immersione da navi e aerei.
  • Decisione del Consiglio 81/420/EEC of 19 May 1981 on the conclusion of the Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency. Decisione del Consiglio 81/420/CEE del 19 maggio 1981, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di emergenza.c
  • Decisione del Consiglio 83/101/EEC of 28 February 1983 concluding the Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based sources. Decisione del Consiglio 83/101/CEE del 28 febbraio 1983 alla conclusione del protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento da fonti terrestri basati su.
  • Decisione del Consiglio 84/132/EEC of 1 March 1984 on the conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas. Decisione del Consiglio 84/132/CEE del marzo 1984, relativo alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo 1.
  • Decisione del Consiglio 1999/800/CE del 22 ottobre 1999 sulla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona).
  • Decisione del Consiglio 1999/801/CE del 22 ottobre 1999, relativa all'accettazione delle modifiche al protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento da fonti terrestri basati su (Convenzione di Barcellona).
  • Decisione del Consiglio 1999/802/CE del 22 ottobre 1999, relativa all'accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e al protocollo per la prevenzione dell'inquinamento provocato dallo scarico di navi e di aeromobili (convenzione di Barcellona).
  • Decisione del Consiglio 2004/575/CE del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in casi di emergenza, lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo.

CONTENUTO

  1. La decisione 77/585/CEE permette alla Comunità di aderire alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) nonché al protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili. Questi due strumenti mirano, assieme ai protocolli ai quali la Comunità ha aderito ulteriormente (con le decisioni 81/420/CEE, 83/101/CEE e 84/132/CEE), a limitare l'inquinamento nell'area del Mediterraneo. Essi sono stati sottoscritti nel 1976 dagli Stati membri (Grecia, Spagna, Francia, Italia) e dai paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo (complessivamente 21 paesi);

 

Convenzione di Barcellona

  1. Le parti contraenti della convenzione prendono, individualmente o congiuntamente, ogni misura necessaria per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mare Mediterraneo e per prevenire, diminuire e combattere l'inquinamento in tale zona. Quattro forme di inquinamento richiedono particolare attenzione da parte delle parti contraenti:
  • l'inquinamento dovuto allo scarico da parte di navi e di aeromobili 
  • l'inquinamento causato dalle navi;
  • l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti;
  • l'inquinamento di origine tellurica.
  1. La convenzione prevede un sistema di collaborazione e informazione tra le parti qualora una situazione critica rischi di inquinare la zona del Mare Mediterraneo al fine di ridurre o eliminare i danni che ne derivano.
  2. Le parti si impegnano altresì a costituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.
  3. Esse collaborano tra di loro nei settori della scienza e della tecnologia mettendo a punto opportune procedure per determinare le responsabilità e il risarcimento dei danni da inquinamento dovuti alla violazione delle disposizioni della convenzione.
  4. La convenzione prevede un sistema di composizione delle controversie e di arbitrato per risolvere eventuali dispute tra le parti in materia di interpretazione o applicazione della convenzione.
  5. Le parti intendono cooperare per definire opportune procedure che consentano loro di vigilare sull'applicazione della convenzione.
  6. Il programma delle Nazioni Unite in materia di ambiente assicurerà le funzioni di segreteria nel quadro dell'attuazione della convenzione (convocazione e preparazione delle riunioni, coordinamento, ecc.).

 

Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili

  1. Il protocollo concerne unicamente l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.
  2. È vietato lo scarico di taluni tipi di rifiuti o di talune sostanze (composti organici alogenati e organici silicici tossici, mercurio, cadmio, plastiche, petrolio greggio, ecc.).
  3. Lo scarico di altre sostanze o altri tipi di rifiuti (arsenico, piombo, rame, zinco, cromo, nichel, contenitori, rottami, taluni tipi di pesticidi, ecc.) è subordinato al previo rilascio di un permesso specifico o generale da parte delle autorità nazionali competenti.
  4. I permessi saranno rilasciati solo dopo un attento esame di tutti gli elementi (caratteristiche e composizione del materiale, caratteristiche del luogo di scarico e del metodo previsto, considerazioni e condizioni generali).
  5. Le navi o gli aeromobili utilizzati a fini governativi e non commerciali esulano dal campo d'applicazione del protocollo.

 


Sito ufficiale della convenzione:  unepmap.org


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Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:08
 

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