03_Convenzione di Berna: protezione della vita selvatica |
Scritto da Michele Abbondanza |
Giovedì 16 Settembre 2010 23:10 |
Convenzione internazionale di Berna - conservazione della flora e fauna
La convenzione internazione di Berna garantisce la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale attraverso la cooperazione tra stati. E' stata istituita nel 1981. OBIETTIVO Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.
PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).
CONTENUTO 1. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979. 2. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo. 3. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione. 4. Le parti contraenti si impegnano a:
5. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. 6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
7. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie. 8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
9. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 10. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. 11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982. L'Allegato I elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente. L'Allegato II elenca le specie di fauna selvatica che sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. L'Allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
Scarica il pdf completo della legge qui: Convenzione di Berna 19 settembre 1979 (comprendono gli allegati I,II,III)
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Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:09 |