05_Convenzione di Rio de Janeiro Stampa
Scritto da Michele Abbondanza   
Mercoledì 04 Maggio 2011 21:19

Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica

 

La Comunità approva la Convenzione sulla diversità biologica finalizzata ad anticipare, prevenire e combattere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La Convenzione è intesa anche a promuovere la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative.

ATTO

Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica.

SINTESI

La Convenzione sulla diversità biologica (EN) è stata firmata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La presente decisione approva la convenzione a nome della Comunità europea.

Da molti decenni si osserva una diminuzione notevole della diversità biologica a causa delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione, ecc.). Secondo una valutazione nel Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie appartenenti a gruppi come le farfalle, gli uccelli e i mammiferi sono sparite completamente dal territorio di taluni paesi dell'Europa.

Tale situazione è preoccupante. Una diversità biologica adeguata limita infatti gli effetti di taluni rischi ambientali quali il cambiamento climatico e le invasioni di parassiti. La diversità è essenziale per la redditività a lungo termine delle attività agricole e alieutiche ed è alla base di numerosi processi industriali e della produzione di nuovi medicinali. La conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica sono due elementi indispensabili per conseguire uno sviluppo sostenibile e per realizzare gli obiettivi di sviluppo in materia di povertà, salute e ambiente (i cosiddetti Millennium Goals). Nel 2002, al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, i capi di Stato di tutto il mondo si sono accordati sulla necessità di ridurre sensibilmente il tasso di perdita della biodiversità da qui al 2010. La Convenzione sulla diversità biologica è stata unanimemente considerata come lo strumento principale in questo campo. Nel 2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha fissato l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione nel 2010.

Gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche.

Le informazioni e le conoscenze relative alla diversità biologica sono in genere insufficienti. È quindi necessario sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti per conservare la diversità biologica.

Gli obiettivi della presente Convenzione sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

Conformemente alla carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse applicando la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo diverso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

  • nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e
  • nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

Ogni parte contraente coopera, per quanto possibile, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nei settori non sottoposti alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

  • elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti;
  • integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.

Per quanto possibile, ogni parte contraente:

  • identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di un'utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;
  • controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati, prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;
  • identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;
  • conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo conformemente ai punti sopra elencati.

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

La convenzione prevede:

  • la preparazione e lo svolgimento di programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, nonché gli aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;
  • la promozione della ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
  • che venga sviluppato lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica, e che venga promossa la cooperazione a tale scopo.

L'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico devono essere promossi favorendo la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica mediante la diffusione di tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento.

Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo (scambio di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di informazioni e di studi, ecc.).

La convenzione sottolinea infine il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni autoctone in materia di conservazione della biodiversità. Queste popolazioni vivono infatti in stretta dipendenza e tradizionalmente dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni.

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Decisione 93/626/CEE 25.10.1993 - GU L 309 del 13.12.1993
Rettifica
GU L 82 del 25.3.1994

ATTI CONNESSI

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 23 dicembre 2003 - Attuazione, da parte della Comunità europea, delle "Linee guida di Bonn" sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica [COM(2003) 821 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Le linee guida di Bonn sono uno strumento facoltativo di applicazione della Convenzione sulla diversità biologica e assistono le parti ad elaborare e formulare i provvedimenti amministrativi, legislativi e politici in materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione dei benefici che ne derivano. Le linee guida definiscono inoltre il ruolo e le competenze degli utilizzatori e dei fornitori delle risorse genetiche.
La comunicazione ripercorre le misure adottate dalla Comunità e le iniziative dei soggetti interessati della Comunità per quanto riguarda l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici (ABS). Tra i principali strumenti per l'applicazione delle linee guida figurano gli accordi per i trasferimenti di materiale e i codici di autoregolamentazione dei soggetti interessati. La Commissione ritiene che le misure indicate di seguito potrebbero incentivare gli utilizzatori a rispettare gli obblighi a cui sono soggetti nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica:

  • creazione di una rete europea di punti di contatto in materia di ABS;
  • istituzione di una sezione dedicata all'accesso alle risorse e alla ripartizione dei benefici nell'ambito del Centro comunitario di scambi sulla biodiversità;
  • costituzione di un registro dei gruppi di soggetti interessati nell'ambito del Centro di scambi comunitario.

La comunicazione insiste sul ruolo di arbitrato che potrebbero svolgere i punti di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici al fine di favorire la risoluzione dei casi di violazione degli accordi ABS e sul ruolo potenziale del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) quale sistema di certificazione volontario per le organizzazioni che rispettano le linee guida di Bonn.

Per facilitare l'applicazione delle linee guida di Bonn nei paesi terzi la comunicazione sottolinea l'importanza dell'attuazione del piano d'azione comunitario per la biodiversità ()nel settore della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo e della comunicazione sulla strategia comunitaria sulle scienze della vita e la biotecnologia.
Infine, la comunicazione sottolinea il ruolo che la Comunità europea può rivestire per sviluppare ulteriormente un sistema internazionale trasparente in materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione dei benefici.

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza [Gazzetta ufficiale L 201 del 31.7.2002].
Il protocollo di Cartagena è finalizzato a garantire che il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzo degli organismi viventi ottenuti con le moderne tecniche biotecnologiche non comportino effetti negativi per la biodiversità e la salute umana, puntando al contempo l'attenzione sui movimenti transfrontalieri.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica () [COM(98) 42 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]
Il problema della riduzione e della perdita della diversità biologica è un problema che impone un'azione concertata a livello internazionale. Il quadro di questa azione è basato sulla Convenzione sulla diversità biologica.
La presente comunicazione definisce un quadro generale nel quale sono previsti le politiche e gli strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione. La strategia è basata su quattro temi principali, nell'ambito dei quali sono delineati ed attuati gli obiettivi specifici da raggiungere mediante i piani d'azione.
Tali temi sono:

  • conservazione ed utilizzazione sostenibile della diversità biologica;
  • ripartizione dei vantaggi derivati dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
  • ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni;
  • istruzione, formazione e sensibilizzazione.

 


 

Il documento è stato autorizzato con citazione della fonte: Unione Europea

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Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:10
 

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